Art. 6.

      1. La persona che si prostituisce deve esibire, a richiesta, l'ultima certificazione sanitaria ottenuta, ovvero deve dichiarare di non essersi sottoposta ai relativi controlli.
      2. L'osservanza di quanto previsto al comma 1 esonera dalla responsabilità civile prevista dagli articoli 2043 e 2050 del codice civile per i danni derivanti da un eventuale contagio.